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Ecco anche l’esonero dal pagamento del canone Rai per la televisione

Indirizzato principalmente ai contribuenti di età pari o superiore ai 75 anni
di Dario Conidi 08/10/2010
FILADELFIA - Anche alcuni abitanti di Filadelfia, di età pari o superiore ai 75 anni, potranno usufruire dell’esenzione dal pagamento del canone Rai per la televisione. Di questa agevolazione, bisogna dire, ne potranno godere, però, solo individui con una particolare situazione di reddito. Dunque, i contribuenti di età pari o superiori ai 75 anni con un reddito proprio e del coniuge non superiore a complessivi 516,46 euro sono esonerati dal pagamento del canone Rai per la televisione. Tali abbonati Rai, in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge, sono esentati dal pagamento del canone dell’ente televisivo, a partire dal 2008. Chi, pur avendo i requisiti, ha già pagato il canone, può richiedere il rimborso. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 46/E di qualche giorno fa, fornisce chiarimenti sul beneficio.
Nell’attuale versione la norma è immediatamente applicabile, essendo stato eliminato il rinvio all’emanazione di un decreto ministeriale per la definizione di disposizioni attuative. Tuttavia, non sono più in vigore neanche i limiti quantitativi alla fruizione dell’agevolazione, mentre originariamente era consentito l’esonero dal pagamento del canone entro il limite stanziato dal legislatore a copertura del beneficio, che era di 500.000.000 euro. Obiettivo della norma, tutelare le persone anziane che si trovano in condizioni di disagio socio-economico.
Chi chiede l’agevolazione, deve aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento Rai (attualmente il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno); non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, che siano titolari di un reddito proprio e avere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente a 516,46 euro per tredici mensilità (pari a 6.713,98 euro). Va riferito all’anno precedente a quello per cui si chiede l’agevolazione. Nel calcolo non vanno inseriti i redditi esenti da Irpef, come pensioni di guerra, pensioni erogate a invalidi civili. L’’esenzione, come rende anche noto l’Agenzia delle entrate, riguarda l’apparecchio televisivo che si trova nella casa di residenza. Per poter fruire dell’esenzione, gli interessati devono compilare utilizzando il modello allegato alla circolare, pubblicato anche sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate, la dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissione previsti dalla norma agevolativa. La dichiarazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata entro il 30 aprile di ciascun anno, da parte di coloro che per la prima volta fruiscono del beneficio. Chi invece ne usufruirà a partire dal secondo semestre dell’anno potrà presentarla entro il 31 luglio (data di scadenza del pagamento del canone per il secondo semestre) e, per il 2010, entro il prossimo 30 novembre. Per le annualità successive, i contri-buenti potranno utilizzare l’agevolazione senza dover presentare nuove dichiarazioni, purché rimangano in possesso dei requisiti. I contribuenti che attivano nel corso dell’anno per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, devono inviare la dichiarazione entro 60 giorni.
Per quanto riguarda i rimborsi, chi ha già pagato il canone per gli anni 2008, 2009, 2010 può chiedere il rimborso presentando l’apposito modello, disponibile presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate o sul sito Internet, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti. Gli interessati possono chiedere assistenza ed informazioni sulle modalità di compilazione dei moduli e sulla sussistenza dei requisiti al numero 848.800.444 e presso gli uffici dell’Agenzia.
Sulle dichiarazioni presentate possono essere effettuati controlli, anche a campione, volti ad accertare la veridicità dei dati dichiarati e applicate le sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci. La sanzione amministrativa, invece, è di importo compreso fra 500 e 2mila euro per ciascuna annualità evasa che si accumula con il canone dovuto e gli interessi maturati.
Ecco, infine, i documenti richiesti: dichiarazione sostitutiva e modello per la richiesta di rimborso.

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